IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  286  del  6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753  del  6  aprile  2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile  2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio  2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6  giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno  2009;  n.  3789  e  n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio  2009,  n.  3803  del 15 agosto 2009 e n. 3805 del 3 settembre
2009;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui  si  dispone  che  i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Visto  l'art.  2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui  si  dispone  che il Commissario delegato, provvede in termini di
somma  urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi
destinati ad una durevole utilizzazione, nonche' delle connesse opere
di  urbanizzazione  e  servizi,  per  consentire  la  piu'  sollecita
sistemazione  delle  persone le cui abitazioni sono state distrutte o
dichiarate  non  agibili  dai  competenti  organi tecnici pubblici in
attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  11,  del  sopra citato
decreto-legge, con cui si dispone che l'assegnazione degli alloggi e'
effettuata  dal  sindaco  del  comune  interessato,  secondo  criteri
stabiliti  con  apposite  ordinanze  del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
  Vista  la  delibera del consiglio comunale dell'Aquila n. 81 del 31
luglio 2009;
  Considerato  che  si  rende  necessario  adottare  dei  criteri per
l'assegnazione    dei    complessi    antisismici    sostenibili   ed
ecocompatibili   C.A.S.E.   finalizzati  ad  assicurare  un'immediata
sistemazione  alloggiativa  di carattere provvisorio alla popolazione
residente  o  domiciliata  stabilmente  nel  territorio del comune di
L'Aquila,   in  attesa  del  rientro  nelle  abitazioni  distrutte  o
gravemente danneggiate;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
                              Dispone:


                               Art. 1.


  1.  Al fine di assicurare un'immediata sistemazione alloggiativa di
carattere   provvisorio  alla  popolazione  residente  o  domiciliata
stabilmente  nel  territorio  del  comune  di L'Aquila, in attesa del
rientro nelle abitazioni distrutte o gravemente danneggiate con esito
di  agibilita' di tipo E o F ovvero ubicate nelle «zone rosse», fatte
salve quelle destinate a soddisfare le esigenze e le finalita' di cui
all'art.  12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.  3782 del 17 giugno 2009, il Sindaco del medesimo Comune individua
con  proprio  decreto  i  nuclei familiari da collocare nei complessi
antisismici  sostenibili  ed ecocompatibili (C.A.S.E.), realizzati ai
sensi  dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
L'assegnazione   della   sistemazione   alloggiativa  avviene  previo
accertamento dei titoli effettivi.
  2. Il sindaco adotta il decreto di cui al comma 1 dando prioritaria
sistemazione  ai nuclei familiari, o di coabitazione, numerosi, sulla
base dei seguenti criteri generali:
   a)  nucleo  familiare  composto  da  almeno  3  persone  cui  sono
assimilati i nuclei monoparentali con un figlio minore a carico;
   b)  cittadinanza italiana o dell'Unione europea, o cittadinanza di
Paese extra europeo con regolare permesso di soggiorno;
   c) vicinanza alle zone di provenienza;
   d)  residenza o stabile domicilio in abitazioni classificate E o F
o situate nella «zona rossa» nel comune di L'Aquila;
   e)  indisponibilita' per tutti i componenti del nucleo familiare o
di  coabitazione  di un'altra abitazione, anche in locazione ai sensi
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del
15  maggio 2009, ubicata nei comuni di: L'Aquila, Barete, Barisciano,
Fossa,  Lucoli,  Ocre,  Pizzoli,  Poggio  Picenze, Prata d'Ansidonia,
Rocca  di  Cambio,  Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio
delle  Camere,  Sant'Eusanio  Forconese, Scoppito, Tornimparte, Villa
Sant'Angelo;
   f)  presenza  di  persone  disabili,  di  anziani,  di  lavoratori
occupati  nella  regione Abruzzo al momento del sisma e di studenti e
minori in eta' prescolare.
  3. L'assegnazione della sistemazione alloggiativa di cui al comma 1
determina la decadenza dal contributo di autonoma sistemazione.
  4.  Per  gli abitanti delle frazioni, appositamente individuati dal
sindaco,  le  cui  abitazioni sono distrutte o gravemente danneggiate
con  esito  di  agibilita'  di tipo E o F, ovvero ubicate nelle «zone
rosse», si provvedera' ad allestire moduli abitativi provvisori.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 14 settembre 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi